PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” E LA COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA.
L’Università di Roma “Tor Vergata”, in seguito denominata “Università”, con sede in Roma, via Orazio Raimondo s.n.c., C.F. 80213750583, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Alessandro Finazzi Agrò, nato a Roma il 30.05.1941, autorizzato a quanto segue dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11.7.2002
e
La Comunità Ebraica di Roma, in seguito denominata “Comunità”, con sede in Roma, Lungotevere Cenci (Tempio), C.F. 80199210586, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Dott. Ing. Leone Elio Paserman, nato a Genova il 30/03/1939, autorizzato a quanto segue dalla Giunta della Comunità nella seduta del
PREMESSO
– che l’Università ha interesse alla realizzazione di un programma strutturato e pluriennale di studi e ricerche sull’Ebraismo nelle sue molteplici espressioni, con particolare, ma non esclusivo riferimento, all’Italia e a Roma: programma cui potranno afferire molteplici competenze scientifiche e i cui risultati andranno adeguatamente diffusi e messi in stabile relazione con quanto su omologhi temi si attua in sede nazionale ed internazionale;
– che l’Università dispone di competenze e strutture atte al conseguimento delle finalità di ricerca sopra enunciate in particolare presso la Facoltà di Lettere e Filosofia;
– che la Comunità, nella convinzione che la salvaguardia della memoria e della tradizione come conoscenza oltre ad essere per l’Ebraismo un valore in sé, è mezzo primario per contrastare il pregiudizio non solo nei confronti della minoranza ebraica, ma anche nei confronti di ogni altra minoranza, intende potenziare lo studio e la ricerca sull’ Ebraismo, sulla storia delle diverse Comunità con particolare, ma non esclusivo riferimento, all’Italia e a Roma;
– che la Comunità dispone del Centro di Cultura Ebraica e relativa Biblioteca, di un Archivio Storico che risale al XVI secolo e di un Museo
TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
L’Università e la Comunità si impegnano ad operare congiuntamente per il conseguimento dei fini di cui alle premesse.
Art. 2
Per l’attuazione delle finalità indicate in premessa, l’Università e la Comunità stabiliscono comunemente, con cadenza triennale, le esigenze – in termini di strutture e finanziamenti, nonché di entità degli apporti rispettivi e/o di terzi – dei programmi presentati dal Comitato Scientifico preposto al Centro di cui all’Art. 4 del Regolamento.
Art. 3
Agli adempimenti di cui all’Art. 2 provvede un Comitato Paritetico di 6 membri composto: per l’Università, dal Rettore o un suo delegato, che presiede il Comitato stesso, dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia o un suo delegato, dal Coordinatore del Centro di cui al successivo art. 4; per la Comunità, dal Presidente della stessa o da un suo delegato, dall’Assessore alla cultura o da un suo delegato, da persona designata dal Consiglio della Comunità.
Art. 4
Per lo sviluppo delle iniziative di cui alle premesse:
– l’Università è impegnata a costituire presso il Dipartimento di Storia un Centro Romano di Studi sull’Ebraismo che operi, con proprio regolamento, avvalendosi delle strutture proprie e delle risorse che saranno all’uopo assicurate.
– La Comunità è impegnata a:
1. Collaborare alla realizzazione dei progetti del Centro tramite le sue strutture documentarie;
2. Rendere disponibili risorse finanziarie per l’attribuzione di un assegno di ricerca (ex art.51, comma 6, L.449/97) su temi indicati in premessa.
Art. 5
Ogni attività prevista dalla presente intesa si esplicherà nel rispetto delle leggi che regolano il funzionamento dell’Università e della Comunità. Università e Comunità stabiliranno con successivi atti formali le modalità di adempimento agli eventuali obblighi nei confronti del personale proprio e di terzi derivanti dalle attività che verranno realizzate.
Art. 6
La presente intesa ha validità per tre anni, a far data dalla formulazione del programma di cui all’art. 2, ed è automaticamente rinnovata per ogni successiva scadenza triennale. L’intesa può essere integrata, modificata o sospesa, di comune accordo, in qualsiasi momento.
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente intesa si fa ricorso ad un arbitrato.
Art. 7
Il presente atto, redatto in triplice copia su carta uso bollo, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli art. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86. Le spese di bollo sono a carico della Comunità Ebraica. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma 22 OTTOBRE 2002
Per l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Il Rettore
Prof. Alessandro Finazzi Agrò
Per la Comunità Ebraica
Il Presidente
Dott. Ing. Leone Elio Paserman